IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa in grado d'appello
 promossa dal  fondo  di  previdenza  "G.  Caccianiga"  contro  Atalmi
 Giorgio + 2.
   Rilevato   che  i  ricorrenti  in  primo  grado,  dipendenti  della
 Cassamarca S.p.a., hanno chiesto l'accertamento della sussistenza del
 loro diritto al pensionamento anticipato di cui  all'art.  15,  lett.
 d),   dello   statuto   del  fondo  di  previdenza  "G.  Caccianiga",
 indipendetemente dall'avverarsi dei presupposti per l'erogazione  del
 trattamento previdenzile obbligatorio;
   Rilevato  che  il  fondo  "Caccianiga"  ha  negato  il  trattamento
 pensionistico anticipato alla luce del disposto di cui  all'art.  18,
 comma 8-quinquies,
  del  decreto legislativo n. 124/1993, introdotto dall'art. 15, comma
 5, legge n. 335/1995, inteso come riferibile a  tutti  i  trattamenti
 pensionistici complementari di cui al comma 1 dello stesso articolo;
   Ritenuto   che   l'espressione   letterale   "ad  integrazione  del
 trattamento  pensionistico  obbligatorio"   contenuta   nella   norma
 richiamata  vada  intesa,  in  senso  lessicale,  come equipollente a
 quella di "forme pensionistiche complementari"  di  cui  al  comma  1
 dell'art.  18 del decreto legislativo n. 124/1993, in quanto anche il
 termine "integrazione" presuppone necessariamnete l'esistenza  di  un
 trattamento  principale al quale accede quello integrativo, a livello
 quantitativo o temporale;
   Ritenuto altresi' che dal susseguirsi degli interventi normativi in
 materia   emerge   la   volonta'   del   legislatore   di   pervenire
 all'equiparazione  dei sistemi pensionistici, pubblici e privati, con
 riferimento ai presupposti per l'accesso al trattamento  e  che  tale
 ratio  conforta la suddetta interpretazone letterale dell'art. 18 del
 decreto legislativo cit.;
   Considerato che la norma, cosi' interpretata, presenta  profili  di
 incostituzionalita',  rielvanti  per  la dizione e non manifestamente
 infondati;
   Ritenuto, in particolare, sussistente il contrasto con  i  principi
 enunciati  dagli  artt.  41 e 38 della Costituzione, che garantiscono
 l'autonomia privata sotto  il  profilo  dell'iniziativa  economica  e
 delle  forme  di assistenza, non risultando individuabili nella norma
 le   esigenze  di  tutela  dell'utilita'  sociale  che  soli  possono
 giustificare la limitazione del diritto costituzionalmente protetto;