IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa in grado d'appello promossa dal fondo di previdenza "G. Caccianiga" contro Atalmi Giorgio + 2. Rilevato che i ricorrenti in primo grado, dipendenti della Cassamarca S.p.a., hanno chiesto l'accertamento della sussistenza del loro diritto al pensionamento anticipato di cui all'art. 15, lett. d), dello statuto del fondo di previdenza "G. Caccianiga", indipendetemente dall'avverarsi dei presupposti per l'erogazione del trattamento previdenzile obbligatorio; Rilevato che il fondo "Caccianiga" ha negato il trattamento pensionistico anticipato alla luce del disposto di cui all'art. 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo n. 124/1993, introdotto dall'art. 15, comma 5, legge n. 335/1995, inteso come riferibile a tutti i trattamenti pensionistici complementari di cui al comma 1 dello stesso articolo; Ritenuto che l'espressione letterale "ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio" contenuta nella norma richiamata vada intesa, in senso lessicale, come equipollente a quella di "forme pensionistiche complementari" di cui al comma 1 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 124/1993, in quanto anche il termine "integrazione" presuppone necessariamnete l'esistenza di un trattamento principale al quale accede quello integrativo, a livello quantitativo o temporale; Ritenuto altresi' che dal susseguirsi degli interventi normativi in materia emerge la volonta' del legislatore di pervenire all'equiparazione dei sistemi pensionistici, pubblici e privati, con riferimento ai presupposti per l'accesso al trattamento e che tale ratio conforta la suddetta interpretazone letterale dell'art. 18 del decreto legislativo cit.; Considerato che la norma, cosi' interpretata, presenta profili di incostituzionalita', rielvanti per la dizione e non manifestamente infondati; Ritenuto, in particolare, sussistente il contrasto con i principi enunciati dagli artt. 41 e 38 della Costituzione, che garantiscono l'autonomia privata sotto il profilo dell'iniziativa economica e delle forme di assistenza, non risultando individuabili nella norma le esigenze di tutela dell'utilita' sociale che soli possono giustificare la limitazione del diritto costituzionalmente protetto;